Altri contenuti Accesso Civico Breadcrumb Home Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Accesso Civico L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: - L'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE": il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale; - L'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO": il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis; L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. La richiesta di Accesso Civico, così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, va presentata attraverso i reltivi moduli allegati nella presente sezione. Nella pagina si evidenzia inoltre il REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO contenente l'elenco delle richieste di accesso con tutte le indicazioni in merito. Download ACCESSO CIVICO SEMPLICE (498.43 KB) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (424.6 KB) REGISTRO ISTANZE ACCESSO CIVICO (236.67 KB)